L’organo di garanzia regionale per la scuola secondaria di II grado è istituito dallo statuto delle studentesse e degli studenti come elemento di garanzia di rispetto dello statuto stesso da parte di chiunque, anche delle singole istituzioni scolastiche.
Tale organo è costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR), a Milano.
Il ruolo di tale organo si colloca all’interno del giudizio sui reclami per violazioni dello statuto.
Ogni interessato, che lamenti a proprio discapito una violazione dello statuto degli studenti, può fare reclamo al direttore generale dell’USR Lombardia. Il reclamo è possibile anche se la violazione è compiuta dalle singole amministrazioni scolastiche, ad esempio assegnando ad uno studente una sanzione disciplinare in violazione delle regole poste dallo statuto, oppure se la violazione è contenuta nel regolamento interno della scuola.
In tal caso, il direttore generale dell’USR, prima di decidere, deve richiedere il parere dell’organo di garanzia regionale.
Il parere dell’organo di garanzia è vincolante: ciò significa che, nella sua decisione, il direttore generale dell’USR non potrà discostarsi da esso.
L’organo di garanzia esprime la sua valutazione servendosi soltanto della documentazione acquisita e di eventuali memorie prodotte dagli interessati, senza altri mezzi di prova.
Il parere è fornito nel termine di decadenza di 30 giorni. Tuttavia, se l’organo necessita di acquisire ulteriore documentazione, il termine è sospeso. Ottenuti i documenti, il termine riprende fino a un massimo di 15 giorni.
Chi fa parte dell’organo di garanzia regionale
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